Leggi regionale e nazionale di riferimento Riduci

Leggi regionale di riferimento per i nidi in famiglia:
Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-14482 del 29 dicembre 2004
OGGETTO

Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio.

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale.  

Vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” la quale:

  1. all’art. 3, comma 1, lett. b), incentiva la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  2. all’art. 5, comma 1, prevede che le finalità dei progetti possano essere perseguite attraverso “servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità”.

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 15 luglio 1998, n. 479-8707, attuativa della L. 285/97 per quanto attiene ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 19-1361 del 20 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali per il “Centro di custodia oraria – baby parking“, definito come servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età della scuola dell’obbligo.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 28-9454 del 26 maggio 2003, successivamente modificata con Deliberazione G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali per il “Micro-nido“, definito come servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini anche realizzabile in ambito aziendale e integrato con le Scuole dell’Infanzia.

Constatato che l’attivazione dei Centri di custodia oraria e dei Micro-nidi ha permesso di dare una coerente risposta al bisogno di presidi flessibili e differenziati in relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle famiglie, definendo un quadro di norme essenziali per la realizzazione di servizi per la prima infanzia, nelle more del riordino della normativa regionale in materia.

Constatato che a partire dall’anno 1999 nella realtà piemontese sono stati sperimentati, da parte di alcuni Enti Locali, ai sensi della L. n. 285/97, dei servizi domiciliari per la prima infanzia che hanno riscosso un notevole apprezzamento e che hanno dato risposta alle nuove aspettative ed esigenze delle famiglie rispetto all’educazione dei figli.

Preso atto che il territorio piemontese offre un’ampia gamma di servizi socio-educativi per la prima infanzia aventi standard di qualità elevati, che si basano sui tradizionali servizi di asili-nido di cui alla L.R. 3/73 e s.m.i. e che sono stati sviluppati con le normative precedentemente richiamate. 

Ravvisata la necessità di proseguire nella ricerca e nell’individuazione di soluzioni socio-educative sempre più rispondenti ai bisogni del bambino e delle famiglie e ritenuto di codificare, per l’intero territorio regionale, gli standard minimi per l’esercizio del servizio domiciliare per la prima infanzia denominato “nido in famiglia”.

Esaminata la proposta formulata al riguardo dalla competente Direzione Politiche Sociali, d’intesa per quanto di rispettiva competenza, con le Direzioni Sanità Pubblica e Formazione Professionale, le cui caratteristiche sono contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto la stessa rispondente alle finalità sopraindicate;

Valutate le considerazioni formulate dalla Direzione Sanità Pubblica in argomento di servizi per la prima infanzia e ritenendo comunque necessario:

  1. permettere l’attivazione del servizio da parte di operatori con adeguati titoli professionali, in aderenza alle esperienze avviate nel corso degli ultimi anni da parte di alcuni Enti Locali;
  2. confermare sul servizio di “nido in famiglia” l’attività di vigilanza, ai sensi della L.R. n. 1/2004, al fine di tutelare i fruitori del servizio e garantire un’elevata qualità dell’attività prestata.

Vista la L.R. n. 1/2004;

Vista la L.R. n. 3/73 e s.m.i.;

La Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA

  1. di individuare, tra i servizi a carattere socio-assistenziale-educativo per la prima infanzia, il “nido in famiglia”, secondo le definizioni contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

 

  1. di dare atto che l’esercizio dell’attività di cui trattasi, rientrando tra quelle aventi carattere socio-assistenziale-educativa, è sottoposta all’attività di vigilanza ai sensi della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
  1. di stabilire che i servizi, analoghi a quelli descritti dalla presente deliberazione, già attivi sul territorio piemontese devono adeguarsi, alle norme introdotte, entro 180 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.

 

  1. di dare atto che sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui all’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO A

ASTANDARD MINIMI DEL SERVIZIO DI “NIDO IN FAMIGLIA”

Art. 1 Definizione

  1. Il “nido in famiglia”, è un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonchè a valorizzare il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

  1. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido e micro-nido), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l’esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.

  1. Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d’incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l’aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell’arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale.

  1. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

  1. L’attivazione del nido in famiglia deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

  1. Il nido in famiglia deve dimostrare il collegamento con almeno un servizio tradizionale (asilo nido, micro-nido, centro di custodia oraria) per la prima infanzia; tale collegamento deve garantire una supervisione del servizio e un supporto all’esercizio dell’attività.

 

ART. 2 - Destinatari

1.      Bambinidi età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

 ART. 3 - Capacità ricettiva e permanenza

1.      Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell’ambito familiare, fino ad un massimo di 4 contemporaneamente.

2.      La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative.

3.      La presenza analitica dei minori è registrata su una scheda settimanale esposta all’interno dei locali e resa accessibile agli Organi deputati alla vigilanza.

 ART. 4 – Personale

 1.      L’attività può essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia, o da un operatore in possesso di uno dei titoli seguenti:

-          diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);

-          diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);

-          diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);

-          diploma di liceo psico-pedagogico;

-          diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

-          attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti;

-          attestato di qualifica di operatore socio-sanitario;

-          diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);

-          diploma di educatore professionale o equivalenti;

-          diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;

-          diploma di tecnico dei servizi sociali;

-          altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

2.      Il genitore, privo di titolo, potrà condurre l’attività solo fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio o comunque fino al termine dell’anno formativo in cui il bambino è in età di nido, successivamente l’attività potrà essere condotta soltanto con l’acquisizione di uno dei titoli richiesti.

 3.      Il genitore, privo di titolo, per condurre l’attività deve:

 -          dimostrare di aver partecipato ad un percorso di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalla gestione del servizio di nido in famiglia, quali quelle riguardanti il rapporto fra i/il propri/o figli/o e agli altri bambini e quelle riguardanti il rapporto con gli altri genitori che affidano i propri figli;

-          dimostrare che il servizio sarà supportato nella gestione delle problematiche da un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato autorizzato attraverso incontri periodici di supervisione.

 4.      Il percorso di sensibilizzazione di cui al comma precedente dovrà essere assicurato dal servizio educativo tradizionale per la prima infanzia collegato. Tale percorso, della durata minima di 24 ore, dovrà essere orientato sugli aspetti operativi/metodologici dei seguenti argomenti:

a)      la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano;

b)      la relazione tra i bambini: la socializzazione e il gioco;

c)      comportamenti ed attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;

d)      gli incidenti domestici più ricorrenti: prevenzione e modalità di intervento;

e)      le responsabilità della gestione del servizio di nido in famiglia;

f)        aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare.

ART. 5 – Requisiti strutturali e di dimensionamento

 1.      Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall’art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.

2.      La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

 a)      condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

 b)      requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;

 c)      condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;

 d)      adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;

 e)      licenza di abitabilità.

3.      L’attività può essere avviata se nell’unità immobiliare sono disponibili:

-          uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;

-          un servizio igienico adeguato all’uso dei bambini;

-          uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all’ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;

-          un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;

-          uno spazio esterno per il gioco dei bambini.

 ART. 6 - Servizio alimentare

 1.      L’attività di nido in famiglia, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

 2.      E’ quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l’applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.

 ART. 7 – Requisiti per l’esercizio dell’attività

 1.      L ‘attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, non è soggetta ad autorizzazione all’esercizio, ma ad obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune dove ha sede almeno 30 gg. prima.

 2.      La comunicazione di avvio deve essere obbligatoriamente corredata da:

-          perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti di cui all’art. 5;

 -          dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” rilasciata dal titolare dell’attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 4 e che documenti le modalità di svolgimento del percorso di sensibilizzazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4;

 -          relazione descrittiva dell’attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e che dia conto del servizio alimentare di cui al precedente art. 6;

-          dichiarazione del legale rappresentante del servizio tradizionale per la prima infanzia (asilo-nido, micro-nido o centro di custodia oraria), ai sensi degli artt. 1 e 4, che attesti il collegamento con il servizio di nido in famiglia oggetto della comunicazione di avvio.

 3.      Il Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’attività, ne da informazione all’ Organo titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”,all’ Azienda Sanitaria Locale e alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali.

 4.      L’attività è oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004.

 5.      L’attività può beneficiare di contributi direttamente erogati dai Comuni e/o dagli Enti Gestori dei Servizi Socio assistenziali e può essere coordinata e integrata con le attività già finanziate dalla Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

 6.      Per il primo accoglimento del bambino al nido in famiglia, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al gestore del servizio, che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

 7.      Tutte le persone addette all’attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

 8.      Lo svolgimento dell’attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.

 9.      Le regole di svolgimento del servizio devono prevedere l’attivazione di un nido in famiglia alternativo, in caso di indisponibilità del gestore principale o in alternativa il ricorso al servizio tradizionale di riferimento di cui all’art. 1.

 10. Le regole di svolgimento del servizio, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso.

 11. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune e segue il procedimento di cui al comma 3.

  ART. 8 – Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale.

 1.      I servizi socio-educativi per la prima infanzia già avviati dai Comuni ai sensi della L. n. 285/1997 continuano a funzionare secondo le modalità originariamente stabilite dagli Enti titolari.

 2.      Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui all’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

3.      I servizi, analoghi a quelli descritti dal presente provvedimento, già attivi sul territorio piemontese devono adeguarsi, alle norme citate, entro 180 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.

 4.      Gli organi titolari delle funzioni di vigilanza, decorso il termine di cui al comma precedente, provvedono a sanzionare, secondo la normativa vigente, le attività prive dei requisiti illustrati.

 

 

Legge nazionale di riferimento per i nidi in famiglia:
Nazionale

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997

 

Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)

1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

 

Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)


1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

 

Art. 3.
(Finalità dei progetti)

 

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

 

Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

 

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

 

Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

 

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

 

Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)

 

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'at tuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

 

Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

 

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

 

Art. 8.
(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)

 

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

 

Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)

 

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

 

Art. 10.
(Relazione al Parlamento)

 

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

 

Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

 

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

 

Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)

 

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

 

Art. 13.
(Copertura finanziaria)

 

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

  
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